Con il 2018 in arrivo nuovi posti di lavoro

Con il 2018 in arrivo nuovi posti di lavoro

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ROMA – I dieci mesi di rinvio sono passati, dal 1° gennaio 2018 entra finalmente in vigore la norma contenuta nei decreti attuativi del Jobs Act che nel febbraio scorso era stata rinviata con il decreto Milleproroghe: ora anche le aziende che impiegano da 15 a 35 dipendenti avranno l’obbligo di assumere un lavoratore disabile dalle liste del collocamento obbligatorio, e questo anche prima dell’assunzione di un sedicesimo dipendente, come era finora. Ci sono 60 giorni di tempo per mettersi in regola, dopo di che scatteranno le multe: oltre 150 euro per ogni giorno in cui l’obbligo risulterà non essere assolto. Vista la platea dei datori di lavoro interessati, secondo calcoli fatti nei mesi scorsi dalla Federazione italiana superamento handicap (Fish), l’entrata in vigore della norma apre una concreta aspettativa di assunzione di un numero presumibile fra le 70.000 e le 90.000 persone con disabilità.

I decreti attuativi e correttivi del Jobs Act hanno apportato alcune importanti modifiche alla disciplina sul collocamento obbligatorio.

La prima modifica riguarda il sistema sanzionatorio. Viene infatti stabilito che il datore di lavoro che non ottempera agli obblighi di assunzione del lavoratore disabile, è soggetto ad una sanzione amministrativa pari a euro 153,20 per ogni giorno di lavoro e per ogni lavoratore disabile non assunto, calcolati su 5 o 6 giorni secondo l’articolazione settimanale, con esclusione delle domeniche e delle festività infrasettimanali. Il nuovo importo è pari a 5 volte il contributo esonerativo stabilito in euro 30,64 che è il contributo dovuto, per ogni giorno lavorativo e per ogni disabile non occupato, dai datori di lavoro che ottengono l’esonero parziale dagli obblighi occupazionali. Viene inoltre previsto l’istituto della diffida, che consente, a determinate condizioni, di pagare la sanzione nella misura di 1/4 del massimo. Deputati ad irrogare la sanzione sono gli Ispettori del Lavoro.

La seconda modifica riguarda i criteri di computo della quota di riserva, secondo la quale devono essere computati nella quota di riserva i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto, anche se non sono stati assunti tramite il collocamento obbligatorio, nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% o una disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti sono tenute all’assunzione di 1 disabile, le aziende che occupano da 36 a 50 dipendenti sono tenute all’assunzione di 2 disabili, le aziende che occupano più di 50 dipendenti sono tenute al rispetto di un’aliquota del 7% del personale computabile, oltre all’assunzione di un’unita proveniente dalle categorie protette (orfani, vedove dei caduti per lavoro o per servizio e soggetti equiparati).

Per le aziende fino a 15 dipendenti, l’obbligo di assunzione del disabile scattava, fino al 31 dicembre 2017, in caso di nuova assunzione (quindi all’assunzione del sedicesimo lavoratore) e il datore di lavoro aveva tempo 12 mesi dall’instaurazione del nuovo rapporto per adempiere. Ora invece, dal 1° gennaio 2018, l’obbligo scatta dal giorno successivo al raggiungimento della soglia dei 15 dipendenti e l’azienda avrà 60 giorni di tempo per adempiere, trascorsi i quali troverà applicazione la sanzione amministrativa di euro 153,20 per ogni giorni di “scopertura”. Dal 1° gennaio 2018 tale norma si applica anche a partiti politici, organizzazioni sindacali e organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione.

Fonte: Superabile.it

02/01/2018