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rettangolino Gita scolastica: di nuovo un ''no'' per uno studente disabile - 08/03/2010
INIZIATIVE  >  Gita scolastica: di nuovo un ''no'' per uno studente disabile - 08/03/2010
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Daniele, 18 anni, studente di un istituto tecnico di Bari, non potrà partecipare alla gita scolastica a Praga perché la scuola non ha trovato un pullman accessibile in tutta la Puglia. E' l'ennesimo caso in pochi mesi. Storie e riferimenti normativi su un diritto molto spesso violato

ROMA - E' l'ennesimo caso in pochi mesi: un'altra gita scolastica negata a uno studente disabile. E' accaduto a Bari, nell'istituto tecnico commerciale Romanazzi. Il ragazzo si chiama Daniele, ha 18 anni e vorrebbe partire insieme ai suoi compagni, tra poche settimane, per andare a vedere Praga. Ma non è possibile, perché - come spiega la preside della scuola - nessuna azienda di trasporti pugliese dispone di un mezzo attrezzato: con una pedana per far salire la sua sedia a ruote e un sedile adeguato per garantirgli la massima sicurezza durante il viaggio.

A denunciare il caso è la mamma del ragazzo, che ha rivendicato il diritto di suo figlio di partecipare a quest'attività: non c'è niente da fare, la preside assicura di avere provate tutte, ma una soluzione proprio non si trova.

La notizia è apparsa oggi sul Corriere del Mezzogiorno, ma tante altre simili erano apparse nei mesi scorsi: c'è la storia di Noemi, finita sui giornali lo scorso dicembre perché la scuola aveva chiesto alla famiglia di accollarsi le spese per l'assistente che l'avrebbe accompagnata a Berlino in gita scolastica; c'è il caso di Angelo, denunciato dall'Anffas appena due mesi prima, anche lui vittima di un pullman inaccessibile; c'è la vicenda di Marina, che nel 2007 restò esclusa da una gita a potenza.

La storia si ripete, eppure la legge è chiara, come ha ricordato il Tribunale dei diritti dell'Anffas, pronunciandosi proprio sul caso di Angelo: "Una scuola che organizza una gita d'istruzione ma non mette in essere comportamenti coerenti per consentire la partecipazione di tutti gli alunni, compresi quelli con disabilità, di fatto pratica una discriminazione nei confronti degli studenti disabili: in casi come questi, è competente il giudice civile ordinario che, se il tempo è sufficiente, può emettere un provvedimento per impedire la discriminazione, o, se il danno è già compiuto (cioè se la gita d'istruzione si è già tenuta senza la partecipazione del ragazzo con disabilità) può riconoscere il risarcimento del danno non patrimoniale in via equitativa e secondo parametri discrezionali".

O come spiegano gli Esperti di Superabile, richiamando i punti di riferimento normativi e in particolare la Nota Ministeriale 11 aprile 2002, n. 645, che pone particolare attenzione al diritto degli alunni con disabilità a partecipare alle gite scolastiche. "L'Istituzione Scolastica - si legge nella Nota - per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà all'Agenzia di Viaggi la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e l'eventuale presenza di assistenti educatori culturali. Agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia". Al punto 9 si precisa che "i viaggi d'istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di trasporto". Ciò significa che deve essere anche accessibile, qualora vi siano alunni su sedia a ruote. Pertanto, l'agenzia di viaggi dovrà fornire, a seconda dei casi, un pullman con sollevatore, orari di treni con vetture accessibili, nonché, tramite preavviso alle Ferrovie dello Stato, stazioni con sollevatori mobili, qualora le carrozze ferroviarie non li abbiano incorporati, richiesta di preimbarco agli aeroporti per la prevista assistenza di viaggio alle persone con disabilità. Il punto 12 prevede che per gli accompagnatori vi sia una gratuità per ogni 15 alunni paganti. Dato il diritto alle pari opportunità, l'alunno con disabilità non deve, in via di principio, pagare la persona che l'accompagna. L'accompagnatore non deve essere necessariamente l'insegnante dell'attività di sostegno, ma può essere un qualunque membro della Comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, familiari). Qualora in una classe di Scuola superiore vi sia un compagno maggiorenne, che offra la sua disponibilità, può essere egli stesso l'accompagnatore, facilitando una più autonoma e normale partecipazione del compagno. (cl)

Fonte: superabile.it

08/03/2010

 
 
 
 
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