I 12 giorni di permessi da Legge 104 si possono chiedere da oggi: ecco come fare

I 12 giorni di permessi da Legge 104 si possono chiedere da oggi: ecco come fare

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, detto Decreto Rilancio (qui le misure previste, in sintesi), avvenuta oggi, diventano operative le misure previste per sostenere i cittadini nella “seconda fase” dell’emergenza Coronavirus.

Tra queste, avevamo segnalato l’aggiunta, anche per i mesi di maggio e giugno, di ulteriori 12 giorni complessivi di permessi lavorativi previsti dalla Legge 104 (ex articolo 33, legge 104/1992)  sia per chi assiste un familiare disabile sia per il lavoratore disabile stesso.
Ricordiamo che i giorni diventano, così, complessivamente 18 per i due mesi di maggio e giugno 2020, come risultato degli “ordinari” 3 giorni di maggio + 3 giorni di giugno + 12 aggiuntivi, introdotti prima col Decreto Cura Italia per marzo e aprile, e ora confermati dal Decreto Rilancio.

Per le modalità di richiesta si rimanda alla precedente Circolare INPS, che le chiariva.

Riportiamo di seguito alcuni dettagli pubblicati nella pagina FAQ dell’Uffiio per le politiche a favore delle persone con disabilità:
FRAZIONABILITA’ E CUMULABILITA’
Tali giorni sono anche frazionabili in ore, con le stesse modalità di calcolo di prima, e possono essere fruiti anche consecutivamente nello stesso mese.
Restano ferme le modalità precedenti di fruizione e di cumulo
 di tali permessi. Pertanto, se si aveva già diritto a 6 giorni di permesso al mese per due familiari, ora si avrà diritto a ulteriori 24 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa (6 giorni a maggio + 6 giorni a giugno + 24 giorni da poter utilizzare fra maggio e giugno).
Per chi aveva un part-time verticale o misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, la circolare INPS indica le modalità di calcolo per riproporzionare gli ulteriori 12 giorni. Il riproporzionamento non andrà effettuato in caso di part-time orizzontale.

BENEFICIARI
In sintesi, possono usufruire dei permessi aggiuntivi:
– Genitori di figli con disabilità grave non ricoverati a tempo pieno;
– Coniuge, parenti e affini entro il 2° grado di persone con disabilità grave (oppure entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti), non ricoverati a tempo pieno;
– Lavoratori con disabilità grave.

MODALITA’ DI RICHIESTA
Le richieste dei permessi possono essere inoltrate utilizzando le modalità già esistenti.
I lavoratori che al momento hanno già l’autorizzazione ai permessi per i mesi di marzo o aprile 2020 non devono presentare una nuova domanda, ma possono fruire già delle giornate aggiuntiveI datori di lavoro, in questo caso, devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.
I lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato) devono presentare una nuova domanda, utilizzando le modalità già esistenti, soltanto nel caso in cui non sia già stata presentata una domanda per i mesi di marzo e aprile 2020. I datori di lavoro dovranno considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.
Per i dipendenti pubblici le modalità di fruizione dei permessi aggiuntivi sono a cura dell’amministrazione pubblica per cui lavorano. La domanda non va presentata all’INPS ma alla propria amministrazione pubblica secondo le indicazioni fornite da questa. Ulteriori informazioni relative ai dipendenti pubblici e a questo tipo di permessi sono disponibili a questo link.
Per il personale sanitario (sia del comparto pubblico che privato) l’estensione dei permessi è possibile solo compatibilmente con le esigenze organizzative dettate dall’emergenza.

Analogamente a questa, sono da oggi “esigibili” anche le altre misure previste dal Decreto, come i congedi parentali COVID19 e i bonus babysitter.

Fonte: Disabili.com