Nuove regole DPCM 3 novembre per le regioni rosse, arancioni, gialle e per le persone con disabilità

Nuove regole DPCM 3 novembre per le regioni rosse, arancioni, gialle e per le persone con disabilità

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quelle regioni individuate come rosse o arancioni.

Qui sotto, una animazione mostra la suddivisione dell’Italian im regioni rosse, arancioni e gialle

Regioni delle Zone rosse
Le regioni delle zone rosse sono Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d’Aosta.
Qui entra in vigore il lockdown totale, alla stregua di quello di marzo: sia di giorno che di notte sono vietati gli spostamenti, se non per motivate ragioni di studio, lavoro e necessità, e sempre con l’autocertificazione. Tutti i negozi e attività commerciali, ad eccezione delle attività essenziali rCoprifuoco, autocertificazione, chiusura negozi, spostamenti, scuola a distanza: tutte le nuove regole in vigore con DPCM 3 novembre nelle varie regioni rosse, arancioni e gialle


Entra in vigore domani, 6 novembre, e fino al 3 dicembre, il Dpcm del 3 novembre 2020, l’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con le nuove regole e misure che la popolazione italiana dovrà seguire per fronteggiare l’emergenza Covronavirus.

REGOLE MODULATE SUL COLORE DELLE REGIONI
Il decreto introduce delle misure che intervengono su attività, negozi, scuola, spostamenti, a livelli più o meno restrittivi, a seconda che ci si trovi in regioni a maggiore o minore gravità di situazione epidemiologica. L’Italia è stata infatti suddivisa, sulla base di 21 criteri di rischio contagio, in 3 fasce: zona gialla, arancione e rossa. Non ci sono zone verdi, perché in questo momento nel nostro Paese non c’è nessuna zona completamente affrancata da tale rischio.

Le norme introdotte dal DPCM 3 novembre, quindi, sono a carattere nazionale, per tutte le regioni, e poi più restrittive per esteranno chiusi, e le scuole saranno in presenza fino alla prima media .

Regioni delle Zone arancioni

Le regioni delle zone arancioni sono Puglia e Sicilia.
Qui è obbligo di chiusura per bar e ristoranti. Sono anche vietati gli spostamenti al di fuori del proprio comune.

Regioni delle Zone gialle
Tutte le altre regioni sono zone gialle.
Su tutto il territorio nazionale, quindi, c’è la raccomandazione di limitare i propri spostamenti solo per motivi realmente necessari, e c’è divieto di circolazione dalle 22 alle 5, a meno che non si abbiano ragioni di lavoro, necessità o salute: in questo caso serve un’autocertificazione.
Vengono chiusi tutti i musei, sale bingo e, nelle giornate estive e prefestive, negozi e centri commerciali tranne farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. I bar e ristoranti, invece, possono chiudere, come adesso alle 18.00. Vengono sospesi concorsi pubblici e privati. I mezzi pubblici viaggiano al 50% della loro capienza.
E’ prevista la didattica a distanza per tutte le scuole superiori, ad eccezione delle attività di laboratorio da svolgere in presenza. Negli asili, scuole primarie e fino alle prima medica le lezioni sono in presenza. Qui tutti i bambini a partire dai 6 anni di età dovranno indossare la mascherina anche in classe, durante le lezioni. Restano esclusi da tale obbligo i bambini con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.E’ consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale.

SPECIFICHE PER PERSONE CON DISABILITÀ
Estrapoliamo, di seguito, dal DPCM alcune specifiche che riguardano le persone con disabilità.

DISTANZIAMENTO (art.12)
– Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista. In ogni caso, alle medesime persone è sempre consentito, con le suddette modalità, lo svolgimento di attività motoria anche all’aperto.

CENTRI DIURNI, RSA E ALTRE STRUTTURE (art. 12)
– Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono svolte secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

SPORT (art. 1)
– Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.

– Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.

– Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche. Sono consentite le attività dei centri di riabilitazione.

SCUOLA (art. 1)
– Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. A beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Fonte: Disabili.com

07/11/2020